Professione farmacista |
Laurea ed esame di Stato
La qualificazione di base del farmacista si ottiene con il conseguimento della laurea specialistica, di durata quinquennale, in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF), afferenti alla classe di laurea specialistica S14 – Farmacia e Farmacia Industriale, presso una delle 29 Facoltà di Farmacia delle Università italiane.
Entrambi i titoli accademici non abilitano però di per sé all’esercizio della professione di farmacista, che è subordinato al superamento dell’esame di Stato. Questo può essere sostenuto dal laureato, anche immediatamente dopo il conseguimento del titolo accademico, purchè egli abbia effettuato il richiesto periodo di tirocinio pratico semestrale, previsto durante il corso degli studi (per i laureati in farmacia) o successivamente al corso di studio (per i laureati in CTF). Il corso di laurea specialistica in FARMACIA (Classe S14 – Farmacia e Farmacia Industriale) ha lo scopo di assicurare la preparazione indispensabile per le molteplici funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore farmaceutico e che sono definite e regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare, il corso di laurea specialistica ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali necessarie per operare nelle farmacie, nonché per concorrere ad attività di informazione ed educazione sanitaria. La durata del corso di laurea specialistica in farmacia è fissata in cinque anni e comprende al suo interno un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera. Superato l’esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in farmacia. Il corso di laurea specialistica in CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (CTF) ha lo scopo di assicurare la preparazione scientifico-professionale e fornire le competenze multidisciplinari necessarie ai laureati per operare nella progettazione, produzione e controllo dei farmaci e delle specialità medicinali, dei prodotti dietetici, dei prodotti cosmetici. Il corso di laurea ha inoltre il fine di fornire competenze per le altre funzioni professionali dei laureati del settore farmaceutico, come definito e regolamentato dalla normativa nazionale e comunitaria. Per accedere ad esse i laureati dovranno avere svolto sei mesi di tirocinio professionale che non potrà essere svolto durante il corso di studi. La durata del corso di laurea specialistica in chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF) è fissata in cinque anni articolati in un quadriennio ed un ultimo anno di indirizzo di specializzazione professionale. Lo studente dovrà superare inoltre l’esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi sperimentale. Superato l’esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica e tecnologia farmaceutiche, indipendentemente dall’indirizzo seguito del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica. Per accedere all’esercizio della professione, dunque, sia il laureato in farmacia che il laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche devono conseguire, attraverso l’apposito esame di Stato, l’abilitazione all’esercizio della professione, in base al principio stabilito per tutte le professioni riconosciute dall’art. 33, quinto comma, della Costituzione. L’esame di Stato può essere sostenuto dal laureato in farmacia, anche immediatamente dopo il conseguimento del titolo accademico, purchè egli abbia effettuato il richiesto periodo di tirocinio pratico durante il corso degli studi. Il laureato in CTF, invece, può adire all’esame di Stato solo dopo aver compiuto, successivamente alla laurea, il periodo di pratica semestrale presso un farmacia o parte di esso (tre mesi) presso una farmacia e parte (tre mesi) presso un’industria farmaceutica. L’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni) dispone che “nessuno può esercitare la professione… (omissis)… se non abbia conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni” L’abilitazione professionale, nel nostro ordinamento, svolge un ruolo essenziale, avendo la funzione di garantire la collettività rispetto al corretto esercizio della professione riconosciuta. L’esercizio di un’attività professionale, in assenza del relativo titolo di abilitazione e dell’iscrizione all’albo, configura il reato di esercizio abusivo della professione (art.348 c.p.). Per i laureati in farmacia l’esame di abilitazione è disciplinato dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e dal relativo regolamento d’attuazione approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957 e successive modificazioni. All’esame di stato per l’esercizio della professione di farmacista sono ammessi, in base al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1 febbraio 1974, contenente modificazioni al regolamento sugli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, anche i laureati in CTF che abbiano compiuto il tirocinio di pratica previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 523. Gli esami hanno carattere specificamente professionale e si svolgono ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. I candidati hanno facoltà di sostenere gli esami in una qualsiasi delle sedi universitarie indicate nell’ordinanza.
Attività professionali del Farmacista
Sono attività professionali del farmacista le attività per le quali la legge prevede l’obbligo di iscrizione all’Albo professionale, o comunque riconducibili al DLgs 258/1991 e al DLgs 206/2007 recanti attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti.
Si tratta delle seguenti attività svolte dai farmacisti: nelle farmacie private in qualità di: – titolare; – gestore provvisorio; – direttore; – collaboratore; – socio di società tra farmacisti per la gestione di farmacie nelle farmacie in cui sono titolari enti pubblici, in qualità di: – direttore di farmacia comunale; – collaboratore di farmacia comunale; nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in qualità di: – farmacista dirigente negli uffici e servizi farmaceutici delle ASL; – farmacista dirigente, direttore o collaboratore, nelle farmacie ospedaliere; nella produzione e commercio di medicinali per uso umano, in qualità di: – persona qualificata (direttore tecnico) nelle officine di produzione di medicinali per uso umano; – direttore del servizio scientifico nelle imprese autorizzate all’immissione in commercio di medicinali (non è obbligatoria l’iscrizione all’Albo; si tratta di attività riconducibile al DLgs 258/1991 e al DLgs 206/2007); – farmacista responsabile del servizio di farmacovigilanza nelle industrie farmaceutiche (non è obbligatoria l’iscrizione all’Albo; si tratta di attività riconducibile al DLgs 258/1991 e al DLgs 206/2007); – direttore di deposito o di magazzino all’ingrosso di medicinali per uso umano (non è obbligatoria l’iscrizione all’Albo; si tratta di attività riconducibile al DLgs 258/1991 e al DLgs 206/2007); nella produzione e commercio di medicinali per uso veterinario, in qualità di: – esperto farmaceutico nel settore della produzione e commercio di medicinali per uso veterinario (non è obbligatoria l’iscrizione all’Albo; si tratta di attività riconducibile al DLgs 258/1991 e al DLgs 206/2007); – persona qualificata (direttore tecnico) nelle officine di produzione di medicinali veterinari (non è obbligatoria l’iscrizione all’Albo; si tratta di attività riconducibile al DLgs 258/1991 e al DLgs 206/2007); – responsabile della vendita diretta al pubblico di medicinali veterinari; – responsabile di magazzino all’ingrosso; in tutte le altre attività attinenti all’industria farmaceutica previste o riconducibili al DLgs 258/1991 e al DLgs 206/2007 quali in particolare: – preparazione della forma farmaceutica dei medicinali; – fabbricazione e controllo dei medicinali; – controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali; – consulente professionale su brevetti chimici e farmaceutici; nelle Università, in qualità di: – professore o ricercatore universitario presso la Facoltà di Farmacia (corso di laurea in Farmacia o in CTF) – (è consentita l’iscrizione nell’Albo ordinario se a tempo definito, nell’elenco speciale se a tempo pieno); – borsista nel settore del farmaco presso la Facoltà di Farmacia (corso di laurea in Farmacia o in CTF) – (se svolge mansioni proprie della professione); – tecnici laureati presso la Facoltà di Farmacia (corso di laurea in Farmacia o in CTF) – (se ha ottenuto l’equiparazione alla posizione di ricercatore o docente); nelle Forze Armate: – farmacista nelle forze armate (l’iscrizione all’Albo è consentita solo previa autorizzazione del Comando); nella produzione e confezionamento di prodotti cosmetici, in qualità di: – direttore di officina di produzione di cosmetici; – responsabile importazione cosmetici da paesi extraeuropei; nella produzione di prodotti fitosanitari, in qualità di: – direttore tecnico; negli stabilimenti produzione di premiscele e mangimi medicati, in qualità di: negli Istituti di pena: nella amministrazioni pubbliche, in qualità di: – farmacista nelle amministrazioni pubbliche (Ministeri, AIFA, Istituto Superiore di Sanità, Regioni, Province, ecc…) (se l’ordinamento dell’amministrazione prevede l’iscrizione all’Albo); nella Croce Rossa Italiana: – farmacista nella Croce Rossa (è prevista l’iscrizione all’Albo per la componente civile; per la componente militare l’iscrizione all’Albo è possibile con l’autorizzazione del Comando); nella vendita al dettaglio delle piante officinali: – vendita di piante officinali in erboristeria (non è obbligatoria l’iscrizione all’Albo; la facoltà di vendere al minuto piante officinali spetta al farmacista in base a quanto disposto dall’art. 7 della Legge 99/1931; tuttavia il farmacista in erboristeria non può vendere piante officinali tossiche o con attività farmacologica); – vendita di piante officinali nella farmacia (è obbligatoria l’iscrizione all’Albo; in farmacia il farmacista può vendere anche piante officinali tossiche o con attività farmacologica); nelle case di cura private: in associazioni, enti, imprese, ecc. che forniscono informazioni e consigli nel settore dei medicinali: – farmacista con il compito di diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali (non è obbligatoria l’iscrizione all’Albo; si tratta di attività riconducibile al DLgs 258/1991 e al DLgs 206/2007); negli esercizi commerciali che vendono medicinali non soggetti a prescrizione medica: – farmacista addetto alla vendita di medicinali SOP e OTC; – farmacista responsabile del reparto e dell’attività di vendita di medicinali SOP e OTC e del relativo magazzino. * Altre attività, diverse da quelle sopra elencate, per le quali sia richiesta la laurea in farmacia o CTF ma non sia previsto l’obbligo di iscrizione all’Albo professionale, e che non possano essere ricondotte a quelle indicate come proprie della professione dalle direttive comunitarie (DLgs 258/1991 e DLgs 206/2007), devono ritenersi sbocchi occupazionali per i laureati ma non attività professionali del farmacista. |