Codice deontologico |
Presentazione
Riformulare le norme del Codice deontologico alla luce del nuovo contesto normativo, senza tuttavia intaccarne lo spirito, i valori etici e le disposizioni di principio relative al decoro, alla dignità e alle prerogative delle professione di farmacista, nella convinzione che tali principi costituiscano le basi su cui fondare un’efficace politica di rilancio della professione.
È questo l’atteggiamento con il quale la Federazione degli Ordini ha provveduto alla revisione della Carta dei doveri della professione, resa necessaria dalle importanti trasformazioni intervenute nel tessuto delle norme che regolano la distribuzione del farmaco e dalle sollecitazioni dell’Autorità garante per il mercato e la concorrenza. La nuova edizione del Codice deontologico, che oggi si consegna alle Colleghe e ai Colleghi, è incentrata su principi etici forti, più che su indicazioni di dettaglio, e ribadisce il quadro irrinunciabile di contenuti e valori che dovranno essere guida e modello di comportamento per ogni farmacista nell’esercizio professionale, quale che sia il contesto dov’esso è realizzato. È profonda convinzione della Federazione degli Ordini che, nel magma delle incertezze di contesti e regole che cambiano, la possibilità di riferirsi a un quadro di riferimento etico certo e inattaccabile rappresenti per i farmacisti una garanzia – forse l’unica – per poter continuare a essere anche in futuro quel che sono sempre stati: professionisti al servizio della tutela della salute dei cittadini. Giacomo Leopardi
Presidente Federazione Nazionale Ordini Farmacisti Italiani TITOLO I
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1 1. L’Ordine professionale è l’ente pubblico che garantisce ai cittadini i requisiti di professionalità e la correttezza del comportamento degli iscritti. 2. Il Codice deontologico è lo strumento di riferimento dell’Ordine professionale e raccoglie le norme e i principi posti a garanzia del cittadino, della collettività e a tutela dell’etica, della dignità e del decoro della professione del farmacista. Art. 2 1. Tutti i farmacisti iscritti all’Albo sono tenuti a conoscere e osservare le norme e i principi contenuti nel presente Codice deontologico ed a tenere sempre, anche al di fuori dell’esercizio della professione, una condotta consona al proprio ruolo, tale da non portare in nessun caso discredito alla professione. TITOLO II PRINCIPI E DOVERI GENERALI CAPO I Art. 3 1. Il farmacista deve: 2. Al farmacista è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo: Art. 4 1. Il farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento dei loro obiettivi istituzionali. 2. Il farmacista partecipa a campagne di prevenzione e di educazione sanitaria promosse o organizzate dalle competenti Autorità di concerto con la Federazione Nazionale degli Ordini dei farmacisti o con l’Ordine provinciale. CAPO II Art. 5 1. Nell’attività professionale al pubblico il farmacista ha l’obbligo di indossare il camice bianco e il distintivo professionale. 2. Il distintivo professionale può essere utilizzato solo dagli iscritti all’Albo che esercitano la professione nelle strutture pubbliche o private ove è prevista per legge la figura del farmacista. 3. Il distintivo professionale del farmacista è quello adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e distribuito dall’Ordine provinciale. 4. Il titolare o il direttore di farmacia pubblica o privata deve curare che il distintivo professionale e il camice bianco siano prerogativa esclusiva del farmacista. Art. 6 1. La dispensazione del medicinale è un atto sanitario, a tutela della salute e dell’integrità psico-fisica del paziente. 2. La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista, che assolve personalmente a tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità. Art. 7 1. La preparazione galenica di medicinali è prerogativa esclusiva del farmacista in farmacia. 2. Il farmacista, nella preparazione dei medicinali in farmacia, è tenuto a osservare le procedure di allestimento previste dalla normativa, al fine di garantirne la qualità come presupposto di efficacia e sicurezza. Art. 8 1. Il farmacista concorre alla tutela della salute pubblica attraverso una puntuale osservanza delle norme di farmacovigilanza. Art. 9 1. La formazione permanente e l’aggiornamento sono presupposti per garantire l’appropriatezza e l’efficacia della prestazione professionale. 2. Il farmacista ha il dovere della formazione permanente e dell’aggiornamento professionale al fine di adeguare costantemente le proprie conoscenze al progresso scientifico, all’evoluzione normativa, ai mutamenti dell’organizzazione sanitaria e alla domanda di salute dei cittadini. 3. Il farmacista partecipa alle iniziative gratuite di formazione permanente e aggiornamento professionale alle quali la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti o l’Ordine di appartenenza abbiano previsto la partecipazione. Art. 10 1. Al farmacista è vietato, in qualsiasi modo, consentire o agevolare la somministrazione, a uomini o animali, di droghe o di altre sostanze farmacologiche e, comunque, l’uso di metodi o prodotti, a fini di doping. 2. Il farmacista deve vigilare affinché non si realizzi un uso inappropriato o un abuso di medicinali o di altri prodotti che possano comportare alterazioni dell’equilibrio psico-fisico del paziente. 3. Il farmacista promuove l’automedicazione responsabile e scoraggia l’uso di medicinali di automedicazione quando non giustificato da esigenze terapeutiche. 4. Il farmacista, allorquando ne venga a conoscenza, ha il dovere di segnalare alla competente autorità i casi di abuso o uso non terapeutico di medicinali. TITOLO III
RAPPORTI CON I CITTADINI Art. 11 1. Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall’art. 15 della legge 475/1968. Art. 12 1. Nell’attività di consiglio e consulenza professionale il farmacista garantisce una informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione. 2. Il farmacista è tenuto ad informare il paziente circa l’esistenza di farmaci equivalenti. TITOLO IV RAPPORTI CON I MEDICI, I VETERINARI E GLI ALTRI SANITARI Art. 13 1. La comunicazione tra i professionisti della sanità si ispira ai principi del rigore scientifico. 2. Il farmacista, nell’esercizio della professione deve attenersi al principio del rispetto nei confronti degli altri sanitari, favorendo la collaborazione anche al fine di uno scambio di conoscenze e deve astenersi dal criticarne pubblicamente l’operato. Art. 14 1. I rapporti con i sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali non devono essere motivati e condizionati da interessi o vantaggi economici. 2. Costituisce grave abuso professionale incentivare, in qualsiasi forma, le prescrizioni mediche o veterinarie, anche nell’ipotesi in cui ciò non costituisca comparaggio. 3. Costituisce grave abuso e mancanza professionale acconsentire, proporre o accettare accordi tendenti a promuovere la vendita di medicinali finalizzata ad un loro uso incongruo o eccedente le effettive necessità terapeutiche per trarne un illecito vantaggio. Art. 15 1. Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere. TITOLO V RAPPORTI PROFESSIONALI CON I COLLEGHI E I TIROCINANTI Art. 16 1. Il farmacista deve tenere nei confronti dei colleghi un comportamento improntato alla correttezza e alla collaborazione professionale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze. 2. Il farmacista che accoglie i tirocinanti, concorre, di concerto con l’Università e l’Ordine professionale, alla loro formazione, verificando che questi acquisiscano le necessarie competenze professionali e deontologiche. Art. 17 1. Eventuali divergenze e controversie di natura professionale, per un tentativo di conciliazione, sono sottoposte alla valutazione dell’Ordine professionale, prima di adire le vie legali. Art. 18 1. E’ deontologicamente sanzionabile: a) porre in essere o favorire forme di sfruttamento dell’attività professionale dei colleghi; b) indurre i colleghi, anche propri collaboratori, a comportarsi in modo non conforme alle disposizioni che disciplinano l’esercizio della professione o in modo non conforme alla deontologia professionale; c) porre in essere qualsiasi forma di discriminazione, molestia o mobbing nei confronti di colleghi o altri lavoratori. TITOLO VI RAPPORTI CON L’ORDINE PROFESSIONALE Art. 19 1. Il farmacista ha l’obbligo di prestare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con l’Ordine professionale. 2. Il farmacista ha l’obbligo di segnalare all’Ordine di appartenenza ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti contrari alle disposizioni che disciplinano l’esercizio della professione o comunque non conformi ai principi della deontologia professionale. TITOLO VII
PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE SANITARIA Art. 20 1. La pubblicità della professione di farmacista e l’informazione sanitaria sono consentite nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza. Contestualmente all’attivazione della pubblicità, il farmacista è tenuto a trasmetterne il contenuto all’Ordine di appartenenza. 2. Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di esercenti altre professioni sanitarie o di strutture sanitarie. 3. Il farmacista non può accettare né proporre l’esposizione di comunicazioni pubblicitarie relative alla propria farmacia ovvero all’esercizio di cui all’art. 5 della Legge 248/2006, negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie e socio-assistenziali. 4. La pubblicità della farmacia è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza a tutela e nell’interesse dei cittadini. 5. E’ conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati. TITOLO VIII ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELLA FARMACIA Art. 21 1. Sotto il profilo deontologico, il ruolo di farmacista professionista e di farmacista imprenditore sono indissociabili. Art. 22 1. Il titolare o direttore della farmacia deve curare che l’esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio socio-sanitario e centro di servizi sanitari. Art. 23 1. Salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze, l’insegna della farmacia è obbligatoria e deve riportare comunque la dicitura “farmacia”. 2. I cartelli indicatori, da intendersi esclusivamente come i cartelli che indicano la direzione e la distanza per raggiungere la farmacia più vicina, anche in forma di freccia direzionale, devono essere installati nell’ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica. 3. I cartelli indicatori devono riportare obbligatoriamente sia la direzione che la distanza della farmacia Art. 24 1. Il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge. 2. Sono fatti salvi i casi in cui ricorra, ai sensi delle leggi vigenti, lo stato di necessità per salvare, chiunque ne faccia richiesta, dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Art. 25 1. Il farmacista non può detenere né dispensare, né promuovere medicinali industriali non autorizzati al commercio in Italia, ancorché prescritti su ricetta medica. Art. 26 1. La spedizione della ricetta medica presuppone certezza nel farmacista e sicurezza per il paziente. In caso di prescrizione dubbia, il farmacista, prima di spedire la ricetta è tenuto a prendere contatto con il medico o veterinario prescrittore, riservatamente e in spirito di collaborazione, per il necessario chiarimento. 2. Il farmacista è tenuto a verificare che il medico nella prescrizione di preparazioni galeniche magistrali abbia rispettato i limiti previsti dall’art. 5 della legge 94/1998. Art. 27 1. Il rispetto delle disposizioni di natura professionale contenute nelle Convenzioni che disciplinano i rapporti tra il SSN e le farmacie pubbliche e private costituisce per il farmacista preciso obbligo deontologico che, ove disatteso, forma oggetto di valutazione disciplinare. Art. 28 1. La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica può essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale. 2. Il farmacista che pone in essere iniziative di consegna a domicilio dei medicinali deve garantire che tale servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 36 e assicurare corrette condizioni di conservazione dei medicinali. TITOLO IX
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA Art. 29 1. Il farmacista che esercita la propria attività nell’industria farmaceutica deve tutelare la propria autonomia e indipendenza professionale. Art. 30 1. Il farmacista informatore tecnico scientifico deve promuovere la corretta conoscenza dei farmaci sulla base di esclusive valutazioni scientifiche. TITOLO X ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE O PRIVATE Art. 31 1. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private deve agire su un piano di pari dignità e autonomia con gli altri sanitari e colleghi con i quali deve instaurare rapporti di costruttiva collaborazione professionale, nel rispetto dei reciproci ruoli. 2. Nei rapporti con i colleghi di farmacie pubbliche o private deve favorire lo scambio di informazioni che possano consentire la realizzazione di un’assistenza farmaceutica adeguata alle necessità sanitarie nel tempo e nei luoghi in cui si opera. Art. 32 1. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private deve vigilare scrupolosamente affinché, ove sia prevista la dispensazione diretta del farmaco al paziente, questa sia effettuata soltanto da farmacisti e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11. Deve altresì curare che la dispensazione dei farmaci, su richiesta nominativa per uno specifico paziente con piano terapeutico o in “dose unitaria”, avvenga, dalle strutture farmaceutiche di propria competenza alle Unità Operative, sotto il diretto controllo e la personale responsabilità di un farmacista. TITOLO XI ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA Art. 33 1. Il farmacista che opera nella distribuzione intermedia deve assicurare che tutti i medicinali siano conservati e trasportati nelle condizioni idonee. Egli garantisce che i medicinali siano ceduti esclusivamente a soggetti autorizzati alla distribuzione all’ingrosso o alla vendita diretta di medicinali, alle farmacie e agli esercizi di cui all’art. 5 della Legge 248/2006 autorizzati dalla legge. TITOLO XII VENDITA DI MEDICINALI TRAMITE INTERNET E PRODOTTI DIVERSI DAI MEDICINALI Art. 34 1. Non è consentita al farmacista la cessione, tramite Internet o altre reti informatiche, di medicinali, sia su prescrizione, sia senza obbligo di prescrizione, anche omeopatici, in conformità alle direttive della UE e delle linee guida dell’OMS, fatte salve le specifiche normative nazionali. Art. 35 1. Nell’attività di vendita di prodotti diversi dai medicinali, il farmacista ha l’obbligo di agire in conformità con il ruolo sanitario svolto, nell’interesse della salute del cittadino e dell’immagine professionale del farmacista. TITOLO XIII
RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE Art. 36 1. La conservazione del segreto su fatti e circostanze dei quali il farmacista sia venuto a conoscenza per ragione della sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico è un imprescindibile dovere morale, che il farmacista deve esigere anche dagli incaricati del trattamento dei dati personali. TITOLO XIV INFRAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICO Art. 37 1. E’ fatto obbligo agli Ordini di divulgare le disposizioni contenute nel presente Codice deontologico, di promuoverne la conoscenza e di verificarne il rispetto. 2. Le infrazioni al presente Codice deontologico sono valutate in sede disciplinare dal Consiglio Direttivo dell’Ordine di appartenenza. 3. Il farmacista è sottoposto alla vigilanza deontologica da parte dell’Ordine nel cui ambito provinciale esercita l’attività professionale. 4. L’Ordine professionale può convocare i farmacisti esercenti nell’ambito della provincia di sua competenza, avendo cura di informare il presidente dell’Ordine presso cui il sanitario è iscritto. 5. E’ sanzionabile qualsiasi violazione di norme di leggi o regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di farmacista e il servizio farmaceutico nonché di provvedimenti o ordinanze legittimamente emanati dalle competenti autorità per ragioni di igiene o sanità pubblica. 6. E’ sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell’esercizio della professione e comunque qualsiasi comportamento che abbia causato o possa causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino. |